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NOVITA' SPORT PER IL 2018 @arrighikatia

Gli emendamenti nel pacchetto sport sono stati approvati nei giorni scorsi, e questo porterà a delle sostanziali modifiche applicative a decorrere dall'anno di imposta 2018.

Un aspetto estremamente importante riguarderà i collaboratori operanti nel mondo sportivo. 

Viene indicato, espressamente, che si potrà continuare ad applicare il regime fiscale ex articolo 67 del testo unico solo nei confronti dei collaboratori operanti nelle associazioni sportive e nelle società sportive dilettantistiche, mentre i rapporti di lavoro effettuati nei confronti delle nascenti società sportive dilettantistiche lucrative sarà disciplinato secondo il contenuto dell'articolo 50 del testo unico sulle imposte dei redditi, seppur con agevolazioni di tipo contributivo per i prossimi 5 anni di imposta. 

Una particolare riflessione giova essere posta sull'aspetto indicato nella locuzione: collaborazione coordinate e continuative. 

Da una prima lettura degli emendamenti pare ormai certo che , ai fini civilistici, tali collaborazioni debbano essere inquadrate nelle collaborazioni coordinate e continuative . Da qui deriva il conseguente obbligo di porre in essere le comunicazioni preassuntive in capo ai soggetti che opereranno nelle nostre strutture, adempimento tanto osteggiato negli ultimi mesi e da noi più volte riproposto. 

Le collaborazioni coordinate e continuative hanno l'obbligo di essere precedute da un invio telematico presso la Provincia di appartenenza ( relativo servizio telematico provinciale) , pena dover scontare in caso di controllo una possibile e probabile contestazione per lavoro cd nero ( le cui sanzioni sono elevate da anni) . 

Personalmente trovo la disciplina delle società sportive lucrative estremamente interessante, sia da un punto di vista meramente applicativo che da un punto di vista pratico: potrà essere la soluzione a molte realtà sportive che potranno finalmente dichiarare la loro intenzione di avvalersi della possibilità di " fare utili", in presenza di agevolazioni sia fiscali che contributive. 

 

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