Overblog
Edit post Segui questo blog Administration + Create my blog

PENSIONE CANI NEL MONDO SPORTIVO a cura di @massimilianozito

 

Quando insegno in ambito cinofilo, per la formazione degli istruttori cinofili , mi viene sovente chiesto se l'attività di pensionamento degli animali da affezione possa essere , o meno, considerata attività istituzionale in ambito associativo.

 

Non è raro incontrare associazioni e realtà che considerano l'attività di ricovero animali come attività istituzionale, assimilando la stessa alla necessità oggettiva di considerare il proprio animale necessario nella pratica sportiva di ogni giorno.

 

Sul tema, in Regione Lombardia, la Regione stessa ha normato mediante due regolamenti :

1)Regolamento di attuazione della Legge del 21/07/2006 n. 16 ;

2)Regolamento regionale 05/05/2008 n. 2 in tema di Randagismo e tutela degli animali da affezione. 

 

All'interno dei due regolamenti la "pensione per cani" è classificata come struttura privata adibita al ricovero degli animali da affezione, insieme alle strutture zoofile, a scopo di allevamento, amatoriali e commerciali, considerando l'attività di ricovero animale come attività commerciale. 

 

Gli adempimenti minimi per potere iniziare una attività in tal senso sono: 

  1. apertura della partita iva;
  2. iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
  3. richiesta al Comune e certificazione di idoneità della struttura, rilasciata dall'Ats.

 

Va da se che debbano essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche della attività , sia in campo urbanistico che di tutela ambientale. 

 

 

Art. 7 (Autorizzazione per le strutture adibite al ricovero di animali d'affezione) Le pensioni  sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL e non possono essere autorizzate al ricovero di più di duecento cani. …. Può essere concessa una deroga per le strutture realizzate secondo il criterio dei moduli di ricovero separati, previo parere favorevole, motivato e vincolante del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL e unitamente alla valutazione della Consulta di cui all'articolo 16 della l.r. 16/2006. ... Le strutture già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso di tutti i requisiti previsti, devono richiedere al sindaco, senza alcun onere, il rinnovo dell'autorizzazione. Le strutture già autorizzate, ma non in possesso di tutti i requisiti prescritti, devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al sindaco, corredata da un progetto di adeguamento. I lavori di adeguamento devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione e comunque conformemente alla disciplina urbanistica).

 

 

Una ulteriore domanda che mi viene sovente posta riguarda i requisiti minimi per potere operare nel rispetto delle normative.

Tali requisiti sono indicati, con estrema precisione,  nell'articolo 14 della sopraindicata Legge Regionale lombarda. 

 

 

  1. box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta e una scoperta;
  2. strutture di ricovero per animali, previsti in autorizzazione;
  3. un ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle strutture e automezzi utilizzati per trasporto animali;
  4. deposito mangimi e preparazione dei pasti;
  5. infermeria;
  6. ambiente per amministrazione;
  7. servizi igienici;
  8. sistema di smaltimento dei reflui;
  9. zone recintate per il movimento dei cani.

 

e nell'articolo 18 della medesima legge, in tema di adeguamento per i box delle pensioni: 

 

  • una parte chiusa ed una scoperta con le superfici minime indicate nella tabella 1 dell'Allegato B.
  • la parte chiusa può essere sostituita da una parte coperta, il cui tetto garantisca l'effettiva protezione di una superficie almeno pari alle dimensioni di cui al comma 1, (controllare le superfici minime indicate nella tabella 1 dell'allegato B).
  • l'altezza del box è di almeno due metri e sono garantite le condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperature adeguate, (illuminazione per ispezionare gli animali)
  • nella zona coperta dei box, sono presenti, pareti in materiale lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri, reti, sbarre cancellie e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi, pavimento in materiale lavabile con carattere antiscivolo,altri servizi utili per cucce, giacigli, parchetti esterni dotati di tettoia e buona pavimentazione  per drenaggio, tutto materiale per cani, dispositivi per alimentazione resistente e disinfettabile

 

Tutto questo a tutela dell'animale stesso: se io sono un proprietario di un animale sono più propenso a ricercare una struttura che possa garantirmi i minimi requisiti necessari affinchè il mio animale da affezione non sia costretto a vivere in situazioni disagiate o disagevoli. 

 

Non bisogna guardare agli obblighi normativi come "limitanti" della nostra libertà imprenditoriale o meno, ma come strumenti di garanzia per la vita dell'animale stesso e per la tutela del bene comune della salute. 

 

 

 

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Su