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INDENNITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO - DECRETO DIGNITA'

Stretta anche sui licenziamenti nei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti (D. lgs 23/2015). Se il licenziamento non è per:

  1. giustificato motivo oggettivo,
  2. o per giustificato motivo soggettivo,
  3. o giusta causa

l’indennità spettante al lavoratore, sale da un minimo di 6 (prima era 4) ad un massimo di 36 mensilità (in precedenza 24). Si tratta di una indennità non soggetta a contribuzione calcolata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR



 

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