Stretta anche sui licenziamenti nei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti (D. lgs 23/2015). Se il licenziamento non è per:
- giustificato motivo oggettivo,
- o per giustificato motivo soggettivo,
- o giusta causa
l’indennità spettante al lavoratore, sale da un minimo di 6 (prima era 4) ad un massimo di 36 mensilità (in precedenza 24). Si tratta di una indennità non soggetta a contribuzione calcolata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR