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CIRCOLARE SUL TERZO SETTORE /2018 articolo a cura di @arrighikatia e @arrighirosalia

Si inizia l'anno nuovo con interessanti novità in ambito di Terzo Settore, sulla scia di una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, protocollata al numero  34/0012604 , emanata negli ultimi giorni del 2017: il 29/12/2017.

La Circolare indica quelle che sono le prime modalità operative da applicare al Codice del Terzo settore , per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale, con particolare riferimento all'obbligatorietà di iscrizione nel Registro Unico , non ancora istituito se non sulla carta: "continuano a trovare applicazione le norme previgenti", mediante quindi l'iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore. 

Vi sono, attualmente, due tipi di enti : 

  1. quelli costituiti prima del 03/08/2017;
  2. quelli costituiti dopo tale data. 

Il trattamento è il medesimo? 

Sul punto interviene la circolare, indicando che: 

  • Gli enti costituiti a partire dal 03/08/2017 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni codicistiche purché queste siano applicabili in via diretta e immediata. ( quindi, durante questo periodo transitorio, non sono certo applicabili le norme del codice del Terzo Settore che prevedono un nesso di diretta riconducibilità all'iscrizione nel Registro) . Secondo le indicazioni della circolare la "verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione della organizzazione ( sono previsti 18 mesi di tempo per apportare le modifiche al proprio statuto) ;
  • Gli enti costituiti dopo il 03 agosto 2017 dovranno invece conformarsi da subito alla disciplina del Codice del Terzo settore , per la parte di disciplina applicabile. 

Per LE NUOVE ASSOCIAZIONI  viene stabilito che , fino all'emanazione delle linee guida, siano immediatamente applicabili :

  1. i criteri numerici di costituzione ( almeno 7 soci costituenti);
  2. la redazione del bilancio di esercizio secondo i criteri legati al volume di affari;
  3. la pubblicazione dal gennaio 2019 degli emolumenti corrisposti nel corso del 2018.

In realtà, da una lettura della circolare, i problemi applicativi e pratici restano, perlomeno fino alla emanazione delle linee guida che ci dicano, esattamente, quali debbano essere le modalità operative , senza margini di errori o di interpretazioni errate. 

Un esempio su tutti: redazione del bilancio di esercizio secondo i criteri legati al volume di affari ai sensi dell'articolo 13 comma 1 e 2 , Decreto Legislativo 117/2017. 

Analizziamolo assieme: 

Articolo 13 

Comma 1:

Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato da : 

  1. Stato patrimoniale 
  2. Rendiconto finanziario 

con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente 

     3. Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente  e le modalità di preseguimento delle finalità statutarie. 

Adempimenti e obblighi profondamente pregnanti e , oseremmo dire, "rivoluzionari" per una associazione di promozione sociale abituata a semplici rendiconti indicanti " entrate e uscite " . Sono anni che lottiamo con le associazioni consigliando loro le prime note di cassa e di banca e gli adempimenti contabili minimi e ci sentiamo rispondere che non sono previsti dalla normativa e che quindi sono esagerazioni. 

Ora la normativa lo prevede e si tratta, a tutti gli effetti, di una rivoluzione anche concettuale. I primi a doversi adeguare a questi cambiamenti saranno proprio gli operatori degli enti di promozione che dovranno , finalmente, adeguarsi a cedere sul punto in questione: non è più sufficiente consigliare alle associazioni di tenere semplici rendiconti entrate e uscite. Dopo anni di discussioni, alla fine,  si arrenderanno all'evidenza. Ovviamente, ci sia concesso, mentre scriviamo queste righe parliamo di due o tre persone nello specifico, non certo di tutti gli operatori degli enti di promozione, molti dei quali persone preparate e precise. Parliamo di alcuni personaggi che nel corso degli anni ci hanno , spesso, additato a male parole quando consigliavamo le associazioni di tenere una contabilità trasparente e dettagliata, adducendo a loro vantaggio il fatto che , a detta loro, con la copertura del loro ente le associazioni non avrebbero avuto problemi. L'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017 metterà a tacere, finalmente, queste due o tre persone. 

Il successivo secondo comma del medesimo articolo indica la possibilità, per gli enti del terzo settore che abbiano ricavi , rendite o proventi o entrate inferiori a 220.000 euro , di redigere un rendiconto finanziario per cassa. Utile disposizione per le associazioni abituate, da sempre, a gestire le movimentazioni per cassa. Il concetto di competenza sarebbe stato , oggettivamente, più complicato da gestire, in un passaggio epocale come questo. 

Nel terzo comma di indica che il bilancio sopraindicato debba essere redatto secondo la modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali , sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Questa modulistica non esiste, a tutt'oggi, ma pare che non sia un problema per il Ministero stesso che, nella circolare che stiamo analizzando, indica che i criteri dell'articolo 13 debbano essere immediatamente considerati operativi, seppure in assenza di tale modulistica. 

Il settimo comma prevede espressamente che tutti gli enti del Terzo settore, non iscritti nel Registro delle Imprese ( si devono iscrivere solo gli Enti che operano sotto forma di impresa commerciale) debbano depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ( in attesa di creazione ) . Agli enti che operano sotto forma di impresa commerciale si applicano le disposizioni degli articolo 2214 codice civile in tema di libri obbligatori, articolo 2423 c.c. in tema di redazione del bilancio , articolo 2423 - bis in tema di principi di redazione del bilancio e gli articoli del codice civile successivi.

Quindi restano aperti dei nodi fondamentali, per una corretta gestione delle realtà operanti nel Terzo Settore. 

  
   
  
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