Il due novembre sono state pubblicate, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Faq, delle risposte, in merito a dei problemi sollevati relativamente all'utilizzo dei voucher.
Riassumendo, i punti salienti sono:
1 . se si sa già che il prestatore svolge la propria attività nell'arco di una settimana, i datori di lavoro possono effettuare una sola comunicazione, indicando specificatamente le giornate interessate, il luogo di lavoro, l'ora di lavoro iniziale e finale
2. se si prolunga l'orario di lavoro oltre quello comunicato, deve essere data comunicazione prima dell'inizio della attività ulteriore;
3 . se termina prima del previsto, dare comunicazione entro i 60 minuti successivi
4. se il prestatore non si presenta, dare comunicazione entro i 60 minuti successivi all'orario previsto per il lavoro già comunicato;
5. le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purchè riferite allo stesso committente
6. la sede competente è quella in base al luogo di svolgimento della prestazione.
Particolarità per le associazioni e per coloro i quali sono in possesso di partita iva ma non sono imprenditori:
non hanno l'obbligo della comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma devono provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio attività nei confronti dell'Inps.